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Sez. 6, Sentenza n. 12011 del 22/03/1988 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179871 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SENTENZA A SEGUITO DEL COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1988-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179871-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SENTENZA A SEGUITO DEL COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.*

L'imputato non può censurare con ricorso per Cassazione la sentenza con cui, su sua richiesta, il reato è stato dichiarato ex art. 77 legge 21 novembre 1981 n. 689, per non aver il giudice pronunciato invece la sua assoluzione nel merito. In questo caso, infatti, il giudice è tenuto a valutare, solo in base all'esame degli Atti ed agli accertamenti eventualmente disposti, se sussistono gli elementi per applicare, per il reato per cui si procede, la sanzione sostitutiva della libertà controllata o quella della pena pecuniaria e in caso affermativo dichiarare la Estinzione del reato. (V mass n 171898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)