Sez. 4, Sentenza n. 1425 del 09/12/1985 Ud. (dep. 12/02/1986) Rv. 171898 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE APPLICATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CENSURABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE DELLA MANCATA ASSOLUZIONE NEL MERITO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE APPLICATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CENSURABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE DELLA MANCATA ASSOLUZIONE NEL MERITO - ESCLUSIONE.*
Una volta che l'imputato abbia esercitato il potere di promuovere il procedimento di applicazione su sua richiesta di sanzioni sostitutive il giudice è tenuto a valutare solo in base all'esame degli Atti e agli accertamenti eventualmente disposti se sussistono elementi per applicare per il reato per cui si procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o quella della pena pecuniaria e in caso affermativo a dichiarare l'Estinzione del reato- la sentenza con cui viene dichiarata tale Estinzione non è appellabile perché esula dalla struttura e dalla finalità dello istituto la possibilità di un esame nel merito in appello della penale responsabilità dell'imputato, sì che è possibile solo il mero controllo di legittimità della dichiarazione di Estinzione del reato- l'imputato non può censurare con ricorso per Cassazione la sentenza con cui su sua richiesta il reato è stato dichiarato estinto, per non aver il giudice pronunciato invece la sua assoluzione nel merito. (Conf mass n 170503).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)