Sez. L, Sentenza n. 5800 del 22/11/1985 (Rv. 442984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - LIMITI - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SVOLTE DALL'ENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - APPLICABILITÀ DEL DIVIETO - LIMITI - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SVOLTE DALL'ENTE.*
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dalla legge n. 1369 del 1960 trova applicazione anche ove il rapporto di lavoro intercorra con enti pubblici non economici in relazione però non a tutte le attività svolte da tali enti, bensì solo a quelle che abbiano carattere imprenditoriale, giacché la legge citata - pur non ponendo limitazioni in ordine all'eventuale natura pubblicistica del datore di lavoro - si riferisce tuttavia solo ad attività che, per i loro contenuti sostanziali, siano espressione dell'Esercizio della impresa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso l'applicabilità della legge citata in una ipotesi in cui una lavoratrice, dipendente subordinata di terzi, era stata addetta presso la regione alla copiatura di Atti e documenti, attività questa che - essendo direttamente correlata ai fini istituzionali dell'ente pubblico - non aveva contenuto imprenditoriale). (V 13/81, mass n 410391).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)