Sez. U, Sentenza n. 13 del 05/01/1981 (Rv. 410391 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ENERGIA ATOMICA (EURATOM) - IN GENERE - CENTRO DI ISPRA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE 'A STATUTO LOCALÈ - ASSOGGETTAMENTO DELLA COMUNITA PER L'ENERGIA ATOMICA ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA - DISCIPLINA EX LEGGE N 1369 DEL 1960 SUL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - APPLICABILITA - LIMITI - COMPATIBILITA CON LE DISPOSIZIONI EX ARTT 28 - 33 DELL'ALLEGATO F DELLA LEGGE N 906 DEL 1960 - CONSEGUENZE - AFFIDAMENTO IN APPALTO AD UNA SOCIETA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO - ACCERTAMENTO DELLA LICEITA O NON DEL CONTRATTO - NECESSITA - EFFETTI.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ENERGIA ATOMICA (EURATOM) - IN GENERE - CENTRO DI ISPRA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE 'A STATUTO LOCALÈ - ASSOGGETTAMENTO DELLA COMUNITA PER L'ENERGIA ATOMICA ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA - DISCIPLINA EX LEGGE N 1369 DEL 1960 SUL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - APPLICABILITA - LIMITI - COMPATIBILITA CON LE DISPOSIZIONI EX ARTT 28 - 33 DELL'ALLEGATO F DELLA LEGGE N 906 DEL 1960 - CONSEGUENZE - AFFIDAMENTO IN APPALTO AD UNA SOCIETA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO - ACCERTAMENTO DELLA LICEITA O NON DEL CONTRATTO - NECESSITA - EFFETTI.*
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro con il personale 'a statuto localè del centro di Ispra, la comunita europea della energia atomica (ceea) in forza di una rinuncia convenzionale a far valere la propria natura di ente sovranazionale (accordo di Roma del 25 marzo 1957, ratificato con legge 14 ottobre 1957 n 1203 ed accordo di Roma del 22 luglio 1959, ratificato con legge 1 agosto 1960 n 906) e soggetta alla legislazione italiana e, in particolare, anche alla legge 23 ottobre 1960 n 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, nei limiti in cui la relativa disciplina sia compatibile con le speciali Disposizioni dettate dagli artt 28 e 33 dell'allegato F della legge 1 agosto 1960 n 906. Pertanto, nel caso in cui la comunita affidi in appalto ad una societa la manutenzione degli impianti del predetto centro, occorre distinguere a secondo che il relativo contratto sia illecito o lecito, per violazione o meno del citato divieto. Nella prima ipotesi, non disciplinata dalla normativa speciale, trova applicazione l'art 1 della legge n 1369 del 1960, con la conseguenza che i dipendenti dell'appaltatore vanno considerati a tutti gli effetti come dipendenti della comunita 'a statuto localè. Nella seconda ipotesi, resta inoperante l'art 3 della medesima legge n 1369 del 1960, il quale fissa la solidarieta dell'appaltante e dell'appaltatore in un determinato trattamento minimo, in quanto prevale la specifica disposizione dell'art 33 dell'allegato F della legge n 906 del 1960, secondo cui la comunita stessa si limita a garantire l'osservanza da parte dell'appaltatore del trattamento retributivo e normativo fissato per lavoro di analoga natura nell'ambito regionale.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 22/07/1959, Legge 01/08/1960 num. 906, Legge 01/08/1960 num. 906 all. F art. 33, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)