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Sez. L, Sentenza n. 15783 del 13/08/2004 (Rv. 575576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ente pubblico non economico - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici non economici, in relazione però non a tutte le attività svolte da tali enti, ma solo a quelle che abbiano carattere imprenditoriale, giacché la legge citata, pur non ponendo limitazioni in ordine alla eventuale natura pubblicistica del datore di lavoro, si riferisce tuttavia solo ad attività che, per i loro contenuti sostanziali, siano espressione dell'esercizio dell'impresa, dovendosi coordinare le disposizioni che stabiliscono il divieto e le conseguenze della violazione del divieto stesso con le altre norme che limitano o escludono la facoltà delle amministrazioni di assumere personale senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall'art. 97 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione alla delibera di un Comune avente ad oggetto l'appalto ad una cooperativa dei servizi di trasporto di rifiuti solidi urbani, trasporto scolastico, pulizia uffici e scuole, vigilanza scuolabus e refezione, per la quale erano state contestate l'illecita assunzione di lavoratori, formalmente dipendenti o soci della cooperativa, senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego e l'omessa comunicazione, nei termini di legge, del licenziamento dei suddetti lavoratori, aveva accolto l'opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, ritenendo che la totale inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 e l'inesistenza di un valido rapporto di impiego escludevano che all'amministrazione comunale potessero essere imputati gli illeciti contestati).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)