diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6095 del 25/08/1988 Cc. (dep. 02/09/1988) Rv. 179145 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179145-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*

La condizione che legittima la custodia cautelare a domicilio, nel caso di mandato di cattura obbligatorio, non è costituita dall'accertata insussistenza delle ragioni ostative previste dal secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., bensì dall'insussistenza evidente di esse. (Conf mass n 174890; (Conf mass n 168943).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)