Sez. 2, Sentenza n. 6095 del 25/08/1988 Cc. (dep. 02/09/1988) Rv. 179145 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
La condizione che legittima la custodia cautelare a domicilio, nel caso di mandato di cattura obbligatorio, non è costituita dall'accertata insussistenza delle ragioni ostative previste dal secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., bensì dall'insussistenza evidente di esse. (Conf mass n 174890; (Conf mass n 168943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)