Sez. 1, Sentenza n. 4173 del 18/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174890 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
Il giudice o il P.m., nel disporre in luogo della custodia in carcere, l'arresto nella abitazione o in altro luogo di privata dimora, cura o assistenza, deve sempre fare riferimento agli elementi di valutazione indicati nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen.. tuttavia, ove si tratti di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, non è più sufficiente la idoneità della misura alternativa a soddisfare le esigenze cautelari indicate nel disposto del citato articolo, ma è necessaria l'evidente insussistenza di tali ragioni, sicché la valutazione negativa per uno dei criteri - nella specie la pericolosità dell'imputato - esclude in ogni caso l'applicabilità della misura. (Conf mass n 173462; (Conf mass n 168943; (Conf mass n 166351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)