Sez. 3, Sentenza n. 13905 del 28/06/2005 (Rv. 582564 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Compatibilità con il subtrasporto - Sussistenza - Conseguenze - Spedizioniere vettore - Compiti - Prevalenza del contratto di trasporto.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto; ed infatti l'art. 1741 cod. civ. riconosce allo spedizioniere vettore - e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto - gli stessi obblighi e i diritti del vettore; nè incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purchè la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)