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Sez. L, Sentenza n. 4240 del 21/06/1988 (Rv. 459282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - TERMINE DILATORIO DI CINQUE GIORNI - FUNZIONE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE DEI FATTI "ALIUNDE" - INSUFFICIENZA - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITE DEL TERMINE ALLA ESENZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - TERMINE DILATORIO DI CINQUE GIORNI - FUNZIONE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE DEI FATTI "ALIUNDE" - INSUFFICIENZA - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITE DEL TERMINE ALLA ESENZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla prescrizione contenuta nel quinto comma dello art. 7 dello statuto dei lavoratori - secondo cui i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa - l'effettiva conoscenza dell'addebito, diversamente conseguita dal lavoratore, non può equipararsi alla contestazione per iscritto, che rappresenta un requisito formale indefettibilmente prescritto al fine di dare certezza ed immutabilità al contenuto della contestazione e di fissare inequivocabilmente il "dies a quo" del termine dilatorio di cinque giorni per l'applicazione della sanzione con la conseguenza che prima del suo decorso - inteso ad accordare al lavoratore un intervallo di tempo sufficiente per predisporre le proprie difese - la sanzione disciplinare non può essere affatto irrogata e non che non possa darsi materiale esecuzione al provvedimento adottato. (V 309/88, mass n 456868; (V 7262/87, mass n 455506).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)