Sez. L, Sentenza n. 309 del 16/01/1988 (Rv. 456868 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSOGGETTABILITÀ ALLA DISCIPLINA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - PREVISIONE CONTRATTUALE RELATIVA - NECESSITÀ ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSOGGETTABILITÀ ALLA DISCIPLINA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - PREVISIONE CONTRATTUALE RELATIVA - NECESSITÀ ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicabilità delle procedure garantistiche di cui all'art. 7, primo, secondo e terzo comma dello statuto dei lavoratori non è più consentita - dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - alcuna discriminazione tra i casi in cui il licenziamento cosiddetto disciplinare sia convenzionalmente assoggettato alla disciplina suddetta (sull'Obbligo di affissione del codice disciplinare, della preventiva contestazione degli addebiti e dell'audizione del lavoratore con l'eventuale assistenza anche di un rappresentante sindacale) ed i casi in cui manchi tale estensione negoziale, dovendo considerarsi di natura disciplinare ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con la imputazione al lavoratore di un comportamento colposo in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso. (V 7562/87, mass n 455506; (Conf 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)