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Sez. 5, Sentenza n. 6338 del 10/03/2008 (Rv. 602401 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Spese processuali - Liquidazione - Modalità - Mera indicazione dell'importo complessivo - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602401-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente; ne consegue l'illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)