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Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 (Rv. 600285 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Ammissibilità - Condizioni - Presentazione della nota spese - Necessità - Omissione - Conseguenze - Liquidazione in base agli atti di causa - Indicazione specifica - Necessità.
Stato
decisa il 2007-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600285-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di spese processuali, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la la liquidazione globale, sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota; nel caso in cui, invece, la nota non sia stata presentata, il giudice, pur avendo il potere-dovere di provvedere ugualmente alla liquidazione delle spese sulla base degli atti di causa, è tenuto ad indicarle specificamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)