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Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 13/06/1973 (Rv. 364651 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - ATTI SUCCESSIVI COMPIUTI NONOSTANTE LA CAUSA DI INTERRUZIONE - NULLITA - IMPUGNABILITA - RIMEDI.*
Stato
decisa il 1973-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364651-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - ATTI SUCCESSIVI COMPIUTI NONOSTANTE LA CAUSA DI INTERRUZIONE - NULLITA - IMPUGNABILITA - RIMEDI.*

La nullita degli Atti successivi alla interruzione del processo verificatasi ipso iure nell'ipotesi di cui all'art 301 cod proc civ (nella specie: per morte del procuratore costituito) risolvendosi in un motivo di gravame deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione contro la sentenza che chiude la fase del giudizio in cui la nullita stessa si sia prodotta. (Conf 150/69, mass n 338057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)