Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 09/06/1983 (Rv. 428885 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI POSTE A LORO SOSTEGNO - OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI POSTE A LORO SOSTEGNO - OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice del merito non soddisfa l'Obbligo della motivazione qualora si limiti a richiamare tali conclusioni, senza alcuna esposizione, sia pur sintetica, delle ragioni poste dal consulente a loro sostegno, sicché non sia possibile controllare il fondamento delle stesse, né valutare se le critiche mosse dalle parti all'elaborato peritale abbiano o meno ricevuto congrua risposta. (V 4382/81, mass n 415082; (V 706/81, mass n 411176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)