diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 706 del 29/01/1981 (Rv. 411176 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411176-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PARTE - ESCLUSIONE.*

Quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio non e obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente, anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non e tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni. (Conf 6357/79, mass n 403085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)