Sez. 1, Sentenza n. 2101 del 20/02/1992 (Rv. 475845 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Deliberazione ed approvazione - Approvazione - Provvedimenti del giudice delegato - Reclami | Reclamo avverso il decreto del giudice delegato ex art. 190 legge fall. - Decisione - Provvedimento del tribunale - Natura - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Deliberazione ed approvazione - Approvazione - Provvedimenti del giudice delegato - Reclami
In tema di amministrazione controllata, il decreto del giudice delegato previsto all'art. 190 legge fall., pur se letteralmente limitato da detta norma alla nomina del comitato dei creditori, può avere ad oggetto un più ampio controllo dei presupposti di detta procedura, con la conseguenza che in tal caso il provvedimento del tribunale sul reclamo contro di esso proposto, assumendo carattere decisorio, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo ad esso espressamente attribuito carattere di definitività dalla norma citata. (Nella specie, il creditore reclamante aveva sostenuto che non erano state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 189 legge fall. e che il debitore era decaduto dalla procedura, avendo effettuato pagamenti nel tempo intercorso fra la presentazione e l'accoglimento della domanda di ammissione alla procedura, nonché omesso di denunciare crediti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 189 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 189 CORTE COST., Legge Falliment. art. 190 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)