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Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 04/06/2004 (Rv. 573379 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Portata - Reclamo - Decisione del tribunale sul reclamo - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573379-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IN GENERE

In tema di amministrazione controllata, quando il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 legge fall. abbia avuto ad oggetto non soltanto la nomina del comitato dei creditori, ma anche il controllo dei presupposti di detta procedura - anche sotto il profilo del raggiungimento delle maggioranze prescritte dal precedente art. 189, terzo comma -, il provvedimento emesso dal tribunale sul reclamo proposto contro il decreto medesimo, assumendo carattere decisorio e definitivo, in quanto (per espresso disposto del secondo comma del citato art. 190) è sottratto al gravame, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 189 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 189 CORTE COST., Legge Falliment. art. 190 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)