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Sez. 1, Sentenza n. 6669 del 08/07/1998 (Rv. 517046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Amministrazione controllata - Provvedimenti del giudice delegato - Portata - Reclamo - Decisione del Tribunale sul reclamo - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

In tema di amministrazione controllata, il decreto del giudice delegato, previsto dall'art. 190 della legge fallimentare, pur se letteralmente limitato da detta norma alla nomina del comitato dei creditori, può avere ad oggetto un più ampio controllo dei presupposti di detta procedura, con la conseguenza che, in tal caso, il provvedimento del Tribunale sul reclamo avverso di esso proposto, assumendo carattere decisorio, è impugnabile per Cassazione ex art. 111 Cost., essendo ad esso attribuito carattere di definitività dalla stessa norma sopra citata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 190 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)