Sez. L, Sentenza n. 12817 del 01/12/1992 (Rv. 479823 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Disciplina dei permessi extraferiali per cure termali - Carattere di ordine pubblico economico - Conseguenza - Diritto del lavoratore alla retribuzione per i giorni di cura - Condizioni - Mancanza - Riconoscimento da parte del datore di lavoro della legittimità dell'assenza - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
La specifica disciplina dei permessi extraferiali dettata dall'art. 13, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, essendo improntata ad obiettivi di risanamento della spesa sanitaria e di contenimento dell'assenteismo praticato con il ricorso a cure termali non strettamente necessarie a fine terapeutici, costituisce normativa di ordine pubblico economico; pertanto, il diritto del lavoratore alla retribuzione per i giorni di fruizione di quelle cure sussiste, sia pure nell'ambito dell'art. 2110 cod. civ., in presenza delle condizioni di legge (fra le quali rientra la motivata prescrizione, dello specialista della U.S.L., dalla quale risultino l'esistenza, in relazione alla patologia accertata, di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative e la necessità di tempestività delle cure ai fini della loro efficacia), non avendo rilievo, in difetto di dette condizioni, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, della legittimità dell'assenza. (V. Sent. n. 559/1987 C. Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)