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Sez. L, Sentenza n. 5665 del 24/05/1995 (Rv. 492405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Permessi straordinari per cure termali - Diritto del lavoratore - Condizioni - Incompatibilità tra godimento delle ferie annuali e le cure termali per indifferibilità - Onere probatorio del lavoratore - Autorizzazione del datore di lavoro al ricorso del lavoratore alle cure termali - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad attribuzione, da parte del datore di lavoro, dell'assenza al periodo feriale.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Perché il lavoratore possa usufruire del diritto a permessi straordinari retribuiti per cure termali, l'effettiva necessità delle relative prestazioni terapeutiche deve risultare da motivata certificazione di un sanitario specialista di struttura pubblica (unità sanitaria locale o istituto previdenziale), di cui non costituisce un equipollente l'"impegnativa" della U.S.L., costituente un atto amministrativo e non uno specifico accertamento medico. Rimane, inoltre, a carico del lavoratore, la prova della incompatibilità tra godimento delle ferie annuali e le cure idrotermali e della indifferibilità di queste ultime. Ne, in difetto delle condizioni di legge, rileva l'autorizzazione, da parte del datore di lavoro, del ricorso del lavoratore alle cure termali. (Nella specie, in difetto della prevista prescrizione di medico specialista di struttura sanitaria pubblica, il datore di lavoro aveva attribuito l'assenza al periodo feriale. La S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la conseguente contestazione in giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)