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Sez. L, Sentenza n. 11730 del 11/11/1995 (Rv. 494620 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE | Periodo destinato alle cure termali - Retribuibilità - Condizioni - Valutazione autonoma da parte del giudice - Criteri - Attuazione della terapia nell'immediatezza della prescrizione medica o riconoscimento della legittimità dell' assenza del lavoratore da parte del datore di lavoro - Prova della indifferibilità della cure - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494620-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE

Nel vigore dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, la retribuibilità del periodo destinato alle cure termali è sottoposta alla triplice condizione che: a)vi sia una malattia in atto accertata (secondo le modalità previste nello stesso articolo e cioè) da medici dipendenti della U.S.L. da questa indicati fra gli specialisti della patologia considerata, i quali abbiano autorizzato la relativa terapia; b)la malattia richieda effettivamente cure idrotermali; c) le cure suddette siano giudicate non rinviabili. Tali condizioni - ove si controverta sulla spettanza del diritto al trattamento economico di malattia - devono essere valutate autonomamente dal giudice, il quale, senza limitarsi a prendere atto delle affermazioni contenute nel certificato medico, deve vagliarne il significato e l'attendibilità onde accertare se lo stato patologico denunziato fosse tale non solo da giustificare ma anche da richiedere il ricorso alle cure prescritte e se queste non fossero differibili sino alle ferie senza compromissione delle possibilità di guarigione o rischio di aggravamento della malattia, restando peraltro escluso che la prova della loro indifferibilità possa trarsi dalla mera circostanza che il lavoratore si sia sottoposto alla terapia nell'immediatezza della prescrizione medica o che possa aver rilievo, al fine di rendere superflua l'indagine sopraindicata, il riconoscimento da parte del datore di lavoro della legittimità dell'assenza del lavoratore, poiché la disposizione di cui al menzionato art. 4 della legge 256 del 1982 come pure quelle dettate, in materia dalle successive leggi 11 novembre 1983, n.638, di conversione, con modifiche del d.l. 12 settembre 1983 n.463 e 30 dicembre 1991, n.412 in quanto norme di ordine pubblico economico non sono derogabili dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 256 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 683, Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)