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Sez. 5, Sentenza n. 12382 del 06/07/2004 (Rv. 574192 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Interpretazione - Valutazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574192-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale della istanza non implica necessariamente il rigetto per la parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), il cui contenuto deve essere interpretato con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in mancanza di specifica doglianza attinente la incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)