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Sez. 5, Sentenza n. 12804 del 03/09/2002 (Rv. 557234 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza diretta ad ottenere lo sgravio e il rimborso di un tributo iscritto a ruolo - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Impugnabilità - Affermazione - Decorrenza - Possibilità di impugnare il silenzio - rifiuto relativo a una seconda istanza di sgravio - rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557234-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora l'amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l'istanza del contribuente proposta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, rivolta ad ottenere lo sgravio e rimborso di un tributo iscritto a ruolo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare tale rimborso per l'altra parte del tributo, integra un rigetto implicito, impugnabile davanti alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, decorrente dalla data di notifica del provvedimento, senza che sia possibile proporre tale impugnativa rispetto ad una seconda e successiva istanza di rimborso, non prevista dalla norma contenuta nel citato art. 38 del d.P.R. n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)