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Sez. 5 - , Sentenza n. 5338 del 27/02/2020 (Rv. 657358 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Esclusione - Fondamento - Necessità di interpretare - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657358-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza non implica necessariamente il rigetto della parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), sicché il provvedimento di accoglimento parziale deve necessariamente essere oggetto di interpretazione, ben potendo avere, per la parte non espressamente contemplata, tanto natura reiettiva, quanto interlocutoria (come, ad esempio, nell'ipotesi di carenza documentale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)