Sez. L, Sentenza n. 3416 del 03/06/1982 (Rv. 421390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONI DEL LAVORO - RELATIVI RISCHI E CONSEGUENZE SFAVOREVOLI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPI GENERALI SULL'INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE FRA CONDOTTA COLPOSA ED EVENTO DANNOSO NONCHÉ DELL'INESISTENZA DI CAUSE INTERRUTTIVE DI TALE NESSO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DI UN CASSIERE DI BANCA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONI DEL LAVORO - RELATIVI RISCHI E CONSEGUENZE SFAVOREVOLI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPI GENERALI SULL'INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE FRA CONDOTTA COLPOSA ED EVENTO DANNOSO NONCHÉ DELL'INESISTENZA DI CAUSE INTERRUTTIVE DI TALE NESSO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DI UN CASSIERE DI BANCA.*
La regola che l'imprenditore, in quanto trae vantaggi dall'attività in suo favore svolta dal prestatore d'opera, deve subirne anche i rischi e le conseguenze sfavorevoli, vale nei confronti dei terzi, ma non nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente, rimanendo al riguardo applicabili i principi generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Sotto tale profilo, l'accertamento del giudice del merito circa l'esistenza di un nesso fra la condotta colposa del dipendente e un determinato evento dannoso, nonché circa l'inesistenza di cause interruttive di tale nesso, si risolve in un apprezzamento di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità del cassiere di una banca in ordine alla sottrazione, ad opera di terzi, di alcuni titoli lasciati da tale dipendente sulla mensola interna del bancone, a vista e a portata di mano di qualsiasi malintenzionato, invece che nella scaffalatura e nei cassetti esistenti al di sotto del bancone o in altro luogo idoneo). (V 5753/77, mass n 389277; (V 5154/77, mass n 388777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)