Sez. L, Sentenza n. 5753 del 29/12/1977 (Rv. 389277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
La violazione dell'Obbligo di diligenza, specificamente imposto al lavoratore subordinato dall'art 2104 cod civ importa, indipendentemente da eventuali sanzioni disciplinari, l'Obbligo del medesimo di risarcire il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro, giacche il principio secondo cui quest'ultimo, in quanto trae vantaggio dall'attivita svolta in suo favore dal prestatore d'opera, deve subire anche i rischi e le conseguenze sfavorevoli, vale nei confronti dei terzi, ma non nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente, rispetto ai quali rimangono applicabili i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni. (Conf 1964/66, mass n 323817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)