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Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 26/11/1977 (Rv. 388777 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA PER DANNI DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRELIEVO DI DANARO IN BANCA PER LE PAGHE DEGLI ALTRI DIPENDENTI; ABBANDONO DELLA SOMMA IN AUTO; FURTO AD OPERA DI TERZI).*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388777-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA PER DANNI DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRELIEVO DI DANARO IN BANCA PER LE PAGHE DEGLI ALTRI DIPENDENTI; ABBANDONO DELLA SOMMA IN AUTO; FURTO AD OPERA DI TERZI).*

Per l'affermazione della responsabilita per danni del dipendente nei confronti del datore di lavoro, e sufficiente la sussistenza di una colpa lieve nel porre in atto le infrazioni accertate, e cioe di una semplice leggerezza, equivalente a Mancanza di diligenza nel disimpegno delle mansioni contrattualmente assunte. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, in cui era stata dichiarata la responsabilita del prestatore di lavoro, incaricato del prelievo in banca del denaro necessario per le paghe agli altri dipendenti, per il subito furto del denaro stesso, essendosi ravvisata una grave negligenza nell'avere lasciato incustodita la somma nella propria automobile, invece di portarla con se). (V 1260/72, mass n 357765).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)