diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7709 del 11/07/1991 (Rv. 473080 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Rapporto d'impiego - Prestazioni lavorative svolte prima nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e poi nell'ambito di autonoma struttura imprenditoriale dal medesimo istituita - Accertamento di un unico ed ininterrotto rapporto d'impiego - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473080-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Qualora si reclami l'accertamento di un unico ed ininterrotto rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico, ancorché sotto il profilo dell'inosservanza del divieto d'intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, in relazione a prestazioni lavorative che si assumano svolte prima direttamente nella organizzazione pubblicistica di detto ente, e poi nell'ambito di autonoma struttura imprenditoriale dal medesimo istituita (nella specie, impresa agricola gestita dall'Ente di sviluppo agricolo della Calabria, secondo le previsioni degli artt. 6 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1978 n. 28), sulla relativa controversia deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della sopravvenuta natura privatistica del rapporto stesso, unitariamente dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 6, Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 7, Legge Reg. Calabria 19/06/1986 num. 24, Legge Reg. Calabria 31/07/1987 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)