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Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 23/02/1995 (Rv. 490658 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Omissione e decisione della causa nel merito - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490658-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

L'art. 353 cod. proc. civ. - a norma del quale il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice - rappresenta una delle eccezionali fattispecie (unitamente a quelle prefigurate dai primi due commi dell'art. 354 cod. proc. civ.) in cui si realizza, nell'ordinamento processuale civile, il tendenziale principio del doppio grado di giurisdizione. Ne consegue che nel caso in cui il predetto giudice, in violazione della surrichiamata norma, abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario e deciso la causa nel merito, si verifica un vizio di procedimento, il quale, inficiando di nullità la sentenza di secondo grado, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza stessa, con conseguente rinvio della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)