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Sez. U, Sentenza n. 7642 del 04/08/1998 (Rv. 517737 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Ente di sviluppo agricolo della Calabria - Rapporto di lavoro - Domanda di inquadramento nella categoria impiegatizia - Devoluzione al giudice amministrativo - Condizioni - Limiti - Lavoratore addetto ad impianti produttivi gestiti dall'ente secondo criteri imprenditoriali - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517737-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La domanda proposta da un dipendente dell'Ente Sviluppo Agricolo della Calabria, per ottenere il superiore inquadramento nella categoria impiegatizia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a meno che non si tratti di lavoratore che abbia reso le proprie prestazioni nell'ambito degli impianti di trasformazione, conservazione o commercializzazione di prodotti agricoli affidati in gestione al detto ente in base alla legislazione regionale, e caratterizzati da una attività di tipo imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28, Legge Reg. Calabria 19/06/1986 num. 24, Legge Reg. Calabria 31/07/1987 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)