Sez. 5 - , Sentenza n. 23984 del 24/11/2016 (Rv. 641991 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992 - Redditi da lavoro - Artisti - Potestà impositiva concorrente - Riconoscimento del credito d'imposta - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia d'imposte sul reddito, l'art. 17 della Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con la l. n. 20 del 1992, relativo ai redditi prodotti da artisti, attribuisce ad entrambi gli Stati la potestà impositiva concorrente, sicché la doppia imposizione è evitata in virtù del riconoscimento del credito d'imposta: ciò si desume dal tenore letterale della disposizione, in cui ricorre l'avverbio soltanto, sintomatico dell'attribuzione della potestà impositiva esclusiva ad uno dei due Stati contraenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui siano usati fondi pubblici per i compensi degli artisti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)