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Sez. 5, Sentenza n. 14474 del 15/07/2016 (Rv. 640548 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Attività lavorativa prestata in Svizzera - T.f.r. corrisposto da datore di lavoro residente in Italia - Imponibilità in base alla convenzione italo-svizzera - Prevalenza della norma pattizia su quella interna.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640548-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema d'imposte sul reddito, le somme corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro residente in Italia ad un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in Svizzera, ove l'attività lavorativa sia stata ivi prestata, in base all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale sull'art. 23, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla legge ordinaria interna.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)