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Sez. 5, Sentenza n. 12595 del 08/07/2004 (Rv. 574354 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con L. n. 20 del 1992 - Redditi da lavoro - Lavoratori dipendenti transfrontalieri - Musicisti - Disciplina applicabile - Art. 15, par. 4, della Convenzione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574354-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sul reddito da lavoro dipendente di contribuente transfrontaliero residente all'estero (nella specie: di una musicista), deve essere applicata in ogni caso la regola primaria e generale della tassazione in base alla residenza (nella specie: la Francia), prescindendo dal luogo di produzione del reddito (nel caso: l'Italia), atteso che l'art. 15, paragrafo 4, della Convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989 sulle doppie imposizioni fiscali, ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, equipara il <frontaliere> al residente e dispone che <<i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti>>. Nè la previsione di cui all'art. 17 della Convenzione, riguardate gli <<artisti e sportivi>>, espressione del diverso criterio di tassazione, in ragione della territorialità della fonte di reddito, ha portata derogatoria rispetto alla regola posta dall'art. 15, par.4, che, anzi, ha natura speciale rispetto a quella generale posta dall'art. 17, par. 1, la quale, con riferimento agli <artisti e sportivi>, è ispirata al cd. principio dell'"utile mondiale" e alla esigenza di scongiurare fenomeni di evasione fiscale collegati alle attività svolte in regime di lavoro autonomo nelle località più disparate. Infatti, se per i lavoratori autonomi (e per gli artisti, in particolare) può essere giustificata una disciplina differenziata, dovuta alla maggiore difficoltà di individuazione delle fonti di reddito, a causa della loro mobilità transazionale, tali esigenze non ricorrono per i lavoratori dipendenti frontalieri, i quali offrono due parametri di riferimento fissi (l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro), in luoghi di frontiera vicini e quindi facilmente controllabili (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro le sentenze di merito che avevano riconosciuto il diritto al rimborso dell'Irpef corrisposta da una violoncellista dipendente del Comune di Sanremo e residente a Mentone, in Francia).

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20, Tratt. Internaz. 05/10/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)