Sez. L, Sentenza n. 7152 del 09/05/2003 (Rv. 562841 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. - IN GENERE | Ministero del lavoro - Uffici periferici - Riorganizzazione con concentrazione nelle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dell'ispettorato provinciale del lavoro - Indicazione dell'ispettorato provinciale del lavoro quale destinatario del ricorso per cassazione - Mera imprecisione - Possibilità di identificare il destinatario del ricorso - Configurabilità - Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Notificazione presso il suddetto ufficio - Disciplina ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Limiti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. - IN GENERE
Nell'ambito della vigente organizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, caratterizzata non più dalla presenza, a livello provinciale, di organi distinti - l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato provinciale del lavoro - ma dalla unificazione nelle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni relative alle politiche del lavoro e delle ispezioni, costituenti mere articolazioni dello stesso organo periferico, la indicazione, quale destinatario del ricorso per cassazione, dell' "ispettorato provinciale del lavoro" costituisce una mera imprecisione nella indicazione del soggetto, che non ne impedisce la precisa identificazione. Nè può considerarsi irregolare la notificazione del medesimo ricorso avverso la sentenza emessa nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione effettuata all'ufficio periferico che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio, giacché, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in deroga alle regole sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato degli atti diretti ad amministrazioni statali, è proprio all'ufficio periferico che l'atto deve essere notificato allorquando, come nella specie, lo stesso ufficio sia rimasto contumace o si sia costituito a mezzo di un proprio funzionario.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 CORTE COST., Legge 24/12/1994 num. 537 art. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 07/11/1996 art. 687, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)