Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000 (Rv. 532714 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità opposta - Amministrazione statale - Costituzione personale o tramite funzionario delegato ovvero contumacia della stessa - Sentenza - Ricorso in cassazione - Notificazione - All'autorità opposta presso la sua sede - Necessità - Costituzione tramite Avvocatura Distrettuale dello Stato - Notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale - Necessità - Notificazione presso l'Avvocatura distrettuale - Conseguenze - Ordine di rinnovo della notificazione - Esecuzione - Conseguenze - Sanatoria "ex tunc".
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l'autorità opposta (costituita da un'amministrazione statale) si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per cassazione dev'essere notificato all'autorità stessa presso la sua sede legale. Allorquando, invece, l'autorità opposta si è costituita in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato all'autorità presso l'Avvocatura Generale dello Stato e, qualora, la notifica venga fatta presso l'Avvocatura distrettuale, la Corte di Cassazione, in difetto di costituzione dell'autorità, deve ordinarne il rinnovo presso l'Avvocatura Generale, e, nel caso in cui il rinnovo avvenga nel termine all'uopo concesso, la nullità della notificazione risulta sanata "ex tunc".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1979 num. 193 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)