Sez. L, Sentenza n. 896 del 29/01/1994 (Rv. 485155 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Previsione contrattuale del solo comporto secco per un un'unica malattia e del prolungamento di esso in caso di ricaduta nella stessa malattia entro un periodo massimo della ripresa del lavoro - Integrazioni della disciplina collettiva secondo equità - Ammissibilità - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
Ove la disciplina collettiva (nella specie, contratto collettivo per gli addetti all'industria metalmeccanica privata) contempli soltanto il comporto secco per un'unica malattia, ed il prolungamento di esso in caso di ricaduta nella stessa malattia entro un periodo massimo (due mesi) dalla ripresa del lavoro, correttamente il giudice di merito nell'ipotesi di più episodi morbosi della stessa natura (cosiddetta morbilità discontinua) procede all'integrazione secondo equità della disciplina collettiva, al fine di permetterne il puntuale adattamento al caso concreto, determinando il termine interno del comporto per sommatoria (che rappresenta il limite massimo della durata complessiva degli episodi morbosi) in misura corrispondente al previsto periodo prolungato per l'ipotesi in cui i diversi episodi morbosi verificatisi nell'arco del triennio (termine esterno) siano riferibili alla ricaduta nella medesima patologia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)