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Sez. U, Sentenza n. 8827 del 27/08/1990 (Rv. 469080 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - FERROVIE DELLO STATO - PERSONALE SUBORDINATO - RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 210/85 - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - PROMOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469080-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - FERROVIE DELLO STATO - PERSONALE SUBORDINATO - RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 210/85 - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - PROMOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro subordinato del personale delle ferrovie, ove i rapporti stessi siano in atto alla entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, la quale ha istituito l'ente ferrovie dello stato, con natura di ente pubblico economico, e disposto il suo subingresso nelle posizioni attive e passive facenti capo all'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, deve essere affermata anche nel caso di domanda del dipendente rivolta a conseguire la promozione alla qualifica superiore, per effetto dell'espletamento delle corrispondenti mansioni, mentre non rileva, a tale fine, la questione della applicabilità dell'art. 2103 cod. civ., ovvero della persistente operatività della procedura di "accertamento professionale" contemplata per il passaggio di qualifica in detta azienda, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, la domanda stessa investirebbe Atti imprenditoriali e privatistici, non provvedimenti discrezionali del datore di lavoro. (Conf 3123/89, mass n 463242; (Conf 4558/89, mass n 464028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 art. 10, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)