Sez. U, Sentenza n. 4558 del 03/11/1989 (Rv. 464028 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONTROVERSIA SULLA MANCATA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE A QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONTROVERSIA SULLA MANCATA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE A QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Con riguardo al rapporto di lavoro instauratosi con la azienda autonoma delle ferrovie dello stato, che si sia poi protratto dopo la Costituzione dell'ente ferrovie dello stato e la sua successione nella qualità di datore di lavoro, la giurisdizione del giudice ordinario, derivante dalla qualità di ente pubblico economico di detto datore di lavoro e dalla conseguenziale natura privatistica del rapporto stesso, deve essere affermata anche per la controversia promossa dal dipendente al fine di denunciare la mancata promozione a qualifica superiore, tenuto conto che i provvedimenti resi in materia dall'ente medesimo non integrano Atti amministrativi, correlati a poteri generali di autorganizzazione, ma configurano Esercizio di potere imprenditoriale di gestione di quel rapporto. (V 3945/87, mass n 452792; (V 5387/85, mass n 442622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)