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Sez. U, Sentenza n. 4558 del 03/11/1989 (Rv. 464028 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONTROVERSIA SULLA MANCATA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE A QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464028-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONTROVERSIA SULLA MANCATA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE A QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Con riguardo al rapporto di lavoro instauratosi con la azienda autonoma delle ferrovie dello stato, che si sia poi protratto dopo la Costituzione dell'ente ferrovie dello stato e la sua successione nella qualità di datore di lavoro, la giurisdizione del giudice ordinario, derivante dalla qualità di ente pubblico economico di detto datore di lavoro e dalla conseguenziale natura privatistica del rapporto stesso, deve essere affermata anche per la controversia promossa dal dipendente al fine di denunciare la mancata promozione a qualifica superiore, tenuto conto che i provvedimenti resi in materia dall'ente medesimo non integrano Atti amministrativi, correlati a poteri generali di autorganizzazione, ma configurano Esercizio di potere imprenditoriale di gestione di quel rapporto. (V 3945/87, mass n 452792; (V 5387/85, mass n 442622).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)