Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21689 del 19/09/2017 (Rv. 645714 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria - Conseguenze - Astensione dall'attività di deposito atti - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE
L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva giudicato tardiva l'eccezione d'incompetenza del giudice ex art. 819-ter c.p.c. per essere rimasto il procuratore del convenuto assente all'udienza di prima comparizione davanti al giudice di pace, reputando irrilevante che tale udienza fosse stata rinviata per l'astensione proclamata dagli organismi associativi dell'avvocatura, in quanto la difesa della parte convenuta non aveva l’obbligo di formulare l’eccezione di compromesso “nella” prima udienza, ma “fino” alla prima udienza, sicchè la preclusione avrebbe potuto essere evitata mediante il compimento di un'attività non rientrante tra quelle oggetto di astensione, come la semplice costituzione in cancelleria fino al giorno stesso della prima udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)