Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005 (Rv. 585729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze legittimamente deliberata dal Consiglio Nazionale Forense - Conseguenze - Astensione dall'attività di deposito atti - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di riassunzione del processo.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE
L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, deliberata dal Consiglio nazionale forense, dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma - ferma restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell'attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte - non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali. Ne consegue che va escluso il prolungamento del termine per riassumere il processo per un numero di giorni pari a quello delle giornate interessate dai cosiddetti "scioperi degli avvocati".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 40, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)