Sez. L, Sentenza n. 5423 del 25/10/1984 (Rv. 437119 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RITO DEL LAVORO - DIVIETO DI ECCEZIONI NUOVE - RIFERIMENTO A QUELLE IN SENSO PROPRIO - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO IN TEMA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO DEL DIFETTO DI CONTRIBUZIONE O DI CENSURE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RITO DEL LAVORO - DIVIETO DI ECCEZIONI NUOVE - RIFERIMENTO A QUELLE IN SENSO PROPRIO - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO IN TEMA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO DEL DIFETTO DI CONTRIBUZIONE O DI CENSURE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di eccezioni nuove in appello stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. - la cui violazione è rilevabile, anche d'ufficio, in Sede di legittimità - riguarda solo le eccezioni in senso proprio e non anche quelle in senso improprio, come, nel caso di giudizio di secondo grado in tema di pensione d'Invalidità, le deduzioni concernenti il difetto del requisito contributivo o le censure mosse alla consulenza tecnica esperita in primo grado. (V 280/83, mass n 425087; (V 6454/82, mass n 424087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)