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Sez. L, Sentenza n. 3080 del 30/03/1987 (Rv. 452180 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ECCEZIONE CONCERNENTE IL DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452180-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ECCEZIONE CONCERNENTE IL DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di eccezioni nuove in appello stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ., la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio in Sede di legittimità, riguarda solo le eccezioni in senso proprio e non anche quelle in senso improprio, costituenti mere argomentazioni difensive, come, in tema di giudizio di pensione d'Invalidità, la deduzione concernente il difetto del requisito contributivo (nella quale è implicita la questione della decorrenza della pensione ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, ove detto requisito, insussistente alla data della domanda, si sia perfezionato successivamente nel corso del procedimento amministrativo). (V 5423/84, mass n 437119; (V 4878/82, mass n 442481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)