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Sez. 1, Sentenza n. 3441 del 20/05/1996 Cc. (dep. 02/08/1996) Rv. 205603 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Questioni di competenza territoriale - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205603-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

All'indagato sottoposto ad una misura cautelare non è consentito denunciare l'incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari (nella specie, mediante la richiesta di riesame del provvedimento); tale eccezione, infatti, non può essere proposta dalla parte nel corso delle indagini preliminari, ma soltanto nella fase processuale a norma dell'art. 21, secondo comma, cod. proc. pen., cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)