Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 07/09/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214519 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Giudice del riesame - Poteri - Verifica della competenza territoriale del G.i.p. che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare - Sussistenza - Incompetenza - Accertamento - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame verificare anche la competenza territoriale del g.i.p. che ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare, giacché la legittimità di detto provvedimento implica anche il rispetto delle norme sulla competenza. Nel caso in cui queste ultime norme risultino violate, il tribunale, dichiarata l'incompetenza, deve trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)