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Sez. 1, Sentenza n. 22297 del 15/05/2003 Cc. (dep. 20/05/2003) Rv. 227385 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Del giudice che ha disposto misura cautelare - Sindacabilità in sede di impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227385-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la legittimità del provvedimento applicativo delle stesse da parte del g.i.p. implica anche il rispetto delle norme sulla competenza, che può essere legittimamente sindacato dal Tribunale del riesame nell'ambito delle sue attribuzioni. Il potere di disporre la limitazione della libertà personale da parte del giudice incompetente è, infatti, del tutto eccezionale ed è legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)