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Sez. 1, Sentenza n. 2272 del 23/04/1979 (Rv. 398616 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONI APPORTATE ALL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALL'UFFICIO A SEGUITO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398616-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONI APPORTATE ALL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALL'UFFICIO A SEGUITO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*

La disposizione contenuta nell'art 123 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, la quale, in caso di omessa dichiarazione, consente di determinare il reddito imponibile di ricchezza mobile nella stessa misura accertata per il precedente periodo di imposta, non puo operare senza che si tenga conto delle modificazioni apportate allo accertamento eseguito dall'ufficio a seguito di ricorso del contribuente alle commissioni tributarie. In tal caso, quindi, la commissione centrale deve rimettere gli Atti alla commissione di merito perche questa, preso atto della diversa definizione dei redditi percepiti nel periodo di imposta precedente, provveda alle conseguenti operazioni per i redditi percepiti nel periodo successivo e non denunciati dal contribuente.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)