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Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 26/03/1983 (Rv. 426985 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONI APPORTATE ALL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALL'UFFICIO A SEGUITO DI RECLAMO DEL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426985-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONI APPORTATE ALL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALL'UFFICIO A SEGUITO DI RECLAMO DEL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*

In tema di imposta di ricchezza mobile, l'accertamento presuntivo previsto dall'art. 123 del T.U. N. 645 del 1958 - che, in caso di omessa dichiarazione, consente di determinare l'imponibile nella stessa misura accertata per il precedente periodo di imposta - non postula la definitività dell'accertamento relativo a detto periodo, ed è destinato a ridursi corrispondentemente in ipotesi di riduzione di tale ultimo accertamento a seguito di reclamo del contribuente. (V 2272/79, mass n 398616).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)