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Sez. 1, Sentenza n. 8811 del 11/08/1995 (Rv. 493643 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI | Imponibile - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493643-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI

L'art. 123 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. n. 103/67) disciplinava, ai fini dell'imposta di R.M., l'accertamento presuntivo, consentendo di determinare l'imponibile, in caso di omessa dichiarazione, nella stessa misura accertata per il precedente periodo di imposta, non postulava, ai fini di tale iscrizione, la definitività dell'accertamento relativo al periodo di imposta precedente, fermo restando che, ove quest'ultimo accertamento fosse stato ridotto a seguito di ricorso del contribuente, anche l'accertamento effettuato per gli anni successivi era destinato a ridursi corrispondentemente.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 123 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 180, DPR 05/07/1951 num. 573 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)