Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 22/05/1969 (Rv. 340867 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER IL SOLO VALORE DELL'IMMOBILE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER IL SOLO VALORE DELL'IMMOBILE.*
I terzi acquirenti dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art.2772 cod.civ., spettante allo stato per i Tributi relativi all'immobile medesimo, non sono debitori dell'imposta, ma, quali terzi possessori, sono soltanto responsabili della somma dovuta a titolo di imposta, limitatamente al valore dell'immobile su cui grava il privilegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)