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Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 22/05/1969 (Rv. 340867 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER IL SOLO VALORE DELL'IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1969-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340867-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA PER IL SOLO VALORE DELL'IMMOBILE.*

I terzi acquirenti dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art.2772 cod.civ., spettante allo stato per i Tributi relativi all'immobile medesimo, non sono debitori dell'imposta, ma, quali terzi possessori, sono soltanto responsabili della somma dovuta a titolo di imposta, limitatamente al valore dell'immobile su cui grava il privilegio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)