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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 27/04/1984 (Rv. 434657 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART. 2772 COD. CIV. - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ NEI LIMITI DEL VALORE DELL'IMMOBILE - ESTINZIONE DEL PRIVILEGIO - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434657-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART. 2772 COD. CIV. - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ NEI LIMITI DEL VALORE DELL'IMMOBILE - ESTINZIONE DEL PRIVILEGIO - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA.*

I terzi acquirenti dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art. 2772 cod. civ., spettante allo stato per i Tributi (nella specie, imposta di registro) relativi all'immobile medesimo, non sono debitori d'imposta ma, quali terzi possessori assoggettati all'esecuzione, sono soltanto responsabili della somma dovuta a titolo di imposta, limitatamente al valore dell'immobile su cui grava il privilegio. Tale privilegio (e la conseguente responsabilità del terzo per il debito altrui d'imposta) si estingue, ai sensi e sotto il vigore degli artt. 97 e 136 della legge di registro approvata con R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, ove non sia fatto valere nel termine di decadenza di tre anni dalla data di registrazione dell'atto cui si riferisce il tributo, restando irrilevante, per l'inapplicabilità dei principi che regolano l'interruzione della prescrizione i quali attengono all'Estinzione del debito d'imposta in senso proprio, che nel predetto termine sia stata notificata ingiunzione di pagamento al debitore d'imposta. (V 3265/79, mass n 399642; (V 3466/76, mass n 382223; (V 4234/74, mass n 372909; (V 2664/73, mass n 366150; (V 1796/69, mass n 340867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)